lunedì 25 maggio 2009

Life on mars










It's a god-awful small affair

To the girl with the mousy hair

But her mummy is yelling "No"

And her daddy has told her to go

But her friend is nowhere to be seen

Now she walks

through her sunken dream

To the seat with the clearest view

And she's hooked to the silver screen

But the film is a saddening bore

For she's lived it

ten times or more

She could spit in the eyes of fools

As they ask her to focus on



CHORUS

Sailors fighting in the dance hall

Oh man!

Look at those cavemen go

It's the freakiest show

Take a look at the Lawman

Beating up the wrong guy

Oh man! Wonder if he'll ever know

He's in the best selling show

Is there life on Mars?



It's on Amerika's tortured brow

That Mickey Mouse

has grown up a cow

Now the workers

have struck for fame

'Cause Lennon's on sale again

See the mice in their million hordes

From Ibeza to the Norfolk Broads

Rule Britannia is out of bounds

To my mother, my dog, and clowns

But the film is a saddening bore

'Cause I wrote it

ten times or more

It's about to be writ again

As I ask you to focus on



CHORUS

Dring-dring-dring......

(Mind the phone)











lunedì 11 maggio 2009

Assignments 2: Delicious

con un po' di ritardo mi sono accorta di questo Assignments...
Sono distratta... non ci posso fare nulla....
(grazie Elena mi hai salvato un'altra volta)

Sono andata sul sito https://secure.delicious.com
e mi sono registrata...
(e ovviamente ci metto 2000 anni perché prima non ho controllato che l'Username sia libero, poi non ho riscritto la password e infine... mi sono impelagata a riscrivere quella benedetta parola, Please type the letters below. Sembra che solo io debba fare 40000 tentativi prima di riuscire a decodificarla... mah....)

Riesco ad arrivare al passo successivo... e dovrei riavviare firefox....
ma dato che ho 4000 schede aperte non se farlo....
Anche perché dovrei riscrivere da capo questo post....
Ma mi viene un idea... mi salvo il codice HTML su un file Word... e vai...
Riavvio e riprendo.



Arieccomi... riaperto Firefox aggiuto componente....
Mi sa tanto che prima che ci metterò un po' a caire come funziona al 100% Delicious....

Inizio a salvare i bookmark...
(lo so... lo confesso.. per me l'inglese è un problema.... prima o poi mi toccherà studiarlo per bene.... lo so.... )

ed ecco... dopo aver scribacchiato un po' il link della mia pagina

http://delicious.com/Kether885



aiuto!!!


AIUTOOOOOOO!!!!
@_@
non so come usare Google docx?
(se si scrive vosì)




lunedì 4 maggio 2009

Assignment 6: riflettiamo sul copyright

Sincetamente di questo compito... non sapevo cosa scrivere.....
Anche perché non me ne intendo di questo argomento...


Così ho deciso di citare Wikipedia:

Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è l'insieme delle normative sul diritto d'autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense.

Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo ad indicare le "norme sul diritto d'autore vigenti in Italia", da cui in realtà il copyright differisce sotto vari aspetti.

È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C).


Storia

Le prime normative sul diritto di copia (copyright) furono emanate dalla monarchia inglese nel XVI secolo con la volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate nel territorio. Col diffondersi delle prime macchine automatiche per la stampa, infatti, iniziò ad affermarsi una libera circolazione fra la popolazione di scritti e volumi di ogni argomento e genere. Il governo, poiché la censura era all'epoca una funzione amministrativa legittima come la gestione della sicurezza pubblica, avvertì il bisogno di controllare ed autorizzare la libera circolazione delle opinioni.[1] Ragion per cui fondò una corporazione privata di censori - la London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) - i cui profitti sarebbero dipesi da quanto fosse stato efficace il loro lavoro di censura filo-governativa.[1]

Agli Stationers (ovvero gli editori) furono concessi i diritti di copia (copyright, appunto) su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente. La concessione prevedeva il diritto esclusivo di stampa, e quello di poter ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, finanche di bruciare quelli stampati illegalmente.[2] Ogni opera, per essere stampata, doveva essere registrata nel Registro della corporazione, registrazione che era effettuabile solamente dopo un attento vaglio ad opera del Censore della corona o dopo la censura degli stessi editori. La corporazione degli editori esercitava perciò a tutti gli effetti funzioni di polizia privata, dedita al profitto e controllata da parte del governo.[2]

Ogni nuova opera veniva annotata nel registro della corporazione sotto il nome di uno dei membri della corporazione il quale ne acquisiva il “copyright”, ovvero il diritto esclusivo sugli altri editori di pubblicarla; una corte risolveva le eventuali dispute fra membri.[3] Il diritto sulle copie (copyright), perciò, nasce come diritto specifico dell'editore, diritto sul quale il reale autore non può quindi recriminare alcunché né guadagnare di conseguenza.

Nel successivo secolo e mezzo la corporazione dei censori inglesi generò benefici per il governo e per gli editori: per il governo, esercitando un potere di controllo sulla libera diffusione delle opinioni e delle informazioni; per gli editori, traendo profitto dal proprio monopolio di vendita. Sul finire del XVII secolo, però, l'imporsi di idee liberali nella società frenò le tradizionali politiche censorie e causò una graduale fine del monopolio delle caste editrici.

Temendo una liberalizzazione della stampa e la concorrenza da parte di stampatori indipendenti ed autori, gli editori fecero valere la propria moral suasion sul Parlamento. Basandosi sull'assunto che gli autori non disponessero dei mezzi per distribuire e stampare le proprie opere (attività all'epoca assai costosa e quindi riservata a pochi), mantennero tutti i privilegi acquisiti in passato con un'astuzia: attribuire ai veri autori diritti di proprietà sulle opere prodotte, ma con la clausola che questa proprietà potesse essere trasferita ad altri tramite contratto.[1] Di lì in poi gli editori non avrebbero più generato profitto dalla censura sulle opere, ma semplicemente dal trasferimento dei diritti firmato (più o meno volontariamente) dagli autori, trasferimento in ogni caso necessario per la altrimenti troppo costosa pubblicazione delle opere.[1]

Su queste basi, nel 1710 venne perciò emanata la prima norma moderna sul copyright: lo Statuto di Anna (Statute of Anna).

A partire dalla Statuto di Anna, gli autori, che fino ad allora non avevano detenuto alcun diritto di proprietà, ottennero in sostanza il (tutto sommato vacuo) potere di bloccare la diffusione delle proprie opere, mentre la corporazione degli editori incrementò i profitti grazie alla cessione - sostanzialmente obbligatoria per ottenere stampa e distribuzione - da parte degli autori dei vari diritti sulle opere.[3]

Il rafforzamento successivo dei diritti d'autore su pressione delle corporazioni, generò gradualmente il declino di altre forme di sostentamento per gli autori (come il patronato, la sovvenzione, ecc.), legando e sottoponendo indissolubilmente il sostentamento dell'autore al profitto dell'editore.[4]

Nel corso dei successivi due secoli anche la Francia, la Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, il Regno delle Due Sicilie e il resto d'Europa emanarono legislazioni per l'istituzione del copyright (o del diritto d'autore).

  • nel 1836, il Codice civile albertino per la Sardegna.
  • nel 1840, il 22 dicembre, il decreto di Maria Luigia, per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
  • nel 1865, il 25 giugno, nel Regno d'Italia, con legge 2337.

Talune con ispirazioni maggiormente illuministe e democratiche rispetto a quella anglosassone, pur tuttavia con la medesima radice.

Nel 1886, il 9 settembre, fu costituita l'Unione internazionale di Berna, per coordinare i rapporti in questo campo, di tutti i paesi iscritti, ancora oggi operante.

Lo sviluppo tecnologico e l'avvento di Internet

Nel XX secolo, l'avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e delle Rete internet, ha sottratto uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso, e creato nuovi spazi per gli autori.

Il primo episodio con eco internazionale, si è avuto a cavallo fra il XX e il XXI secolo con il cosiddetto caso Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo a cavallo del millennio. La chiusura di Napster, avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo gli attriti. Nuovi programmi di file sharing gratuito sono sorti rimpiazzando l'originale Napster e vanificando gli scopi della chiusura. Secondo gli operatori del mercato dell'intrattenimento, una costante diminuzione delle vendite di cd musicali è scaturita dalla diffusione di questi sistemi e della progressiva obsolescenza della precedente tecnologia[5]. Danneggiando, primariamente, il sistema corporativo e ingessato dell'industria discografica. Ci sono, tuttavia, autorevoli studi che sostengono il contrario.

Il file sharing (scambio e condivisione di file) di materiale protetto dal copyright, si è sviluppato e diffuso con l'imporsi delle tecnologie informatiche e del web, e in particolar modo grazie al sistema del peer-to-peer. La velocità di questa diffusione e sviluppo, ha reso difficile per il diritto industriale internazionale aggiornarsi con la medesima prontezza. Molti analisti internazionali accusano infatti la presenza di vuoti normativi non omogeneamente colmati.

Copyleft

Per approfondire, vedi la voce copyleft.

Nel 1984, Richard Stallman e la Free Software Foundation svilupparono un meccanismo originato dal copyright, specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software. Utilizzando un doppio senso della lingua inglese (nella quale "right" significa sia "diritto", sia "destra") denominarono questo meccanismo copyleft ("left" significa sia "lasciato", sia "sinistra", a sottolineare una filosofia opposta a quella del copyright); tale principio è stato ampiamente applicato nell'ambito del Software libero.

Legislazioni nazionali in materia di copyright

Stati Uniti

Negli Stati Uniti la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 17 dello United States Code. Le violazioni di copyright sono pertanto considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a 100.000$.

Tuttavia la legge statunitense prevede il concetto di fair use, che lascia ampi spazi per la riproduzione di opere con scopi didattici o scientifici. In Italia la pretesa della Siae di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di una interrogazione parlamentare del senatore Mauro Bulgarelli, che ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il fair use.

Gran Bretagna e nazioni nel Common Law

In Gran Bretagna è stato annunciato l'intento di non prorogare il diritto d'autore attualmente posto a 50 anni dopo la morte dell'autore e di non imitare gli Stati Uniti che lo hanno portato a 5 anni.

Nei Paesi del Common Law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Singapore) l'attenuazione alla rigidità del copyright è regolata dal fair dealing, che esenta le attività didattiche ed altre ipotesi dall'usuale normativa.

Le direttive europee

Il Parlamento europeo è intervenuto in materia di copyright con una Direttiva nel 2004, con importanti emendamenti a difesa degli utenti. Ha poi emanato nel 2007 una seconda direttiva, a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore.

La direttiva Ipred1

Anche l'originaria direttiva conteneva, in fase di presentazione, norme penali, che erano state omesse per riuscire ad ottenere l'approvazione entro il 1º maggio 2004 (v. Testo della Direttiva 2004/48/CE).

Il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione che accoglie la proposta della Commissione ma, nello stesso tempo propone una serie di emendamenti. Con uno, in particolare, sulla base del fair use prima esistente solo nel diritto americano, si stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».

La direttiva Ipred2

Il Parlamento di Strasburgo nell'aprile del 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva che mira a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale.

Poiché è la seconda direttiva sull'argomento ha preso il nome di IPRED2[6].

La Direttiva IPRED2, detta "Ip Enforcement", è stata recepita in Italia nel maggio del 2007 e introduce diverse misure a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore.

In particolare, obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati personali degli utenti in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti. Si tratta di rivelare i nominativi o i numeri telefonici corrispondenti agli indirizzi IP, rilevati da società specializzate nelle intercettazioni su reti P2P.

L'obbligo in precedenza valeva solamente rispetto a interventi delle forze dell'ordine o di pubblica autorità. La Direttiva riconosce implicitamente un valore probatorio alla rilevazione degli indirizzi IP.

Considerazioni generali

Deroghe ai diritti per pubblica utilità

La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità, che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere, rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della registrazione parallela).

La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale.

Proprietà intellettuale e bene comune

A sostegno di una disciplina giuridica dei brevetti sorgono una serie di considerazioni in particolare nel settore delle arti.

Le arti (scultura, pittura, etc.) sono considerate un fattore di crescita della società e del cittadino, cui tutti hanno diritto di accesso in base ad un diritto all'istruzione e di un diritto, da questo indipendente, alla fruizione della bellezza, quale bisogno dell'uomo, poiché la legge non deve limitarsi a garantire il soddisfacimento delle necessità primarie della persona, ma la possibilità di una sua completa realizzazione.

Altri sostengono che l'arte non è mai il prodotto di un singolo individuo, e che non è quantificabile il contributo e le influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e contemporanei, e il debito dell'autore nei loro confronti. In questo senso, l'opera è prodotto e proprietà di una società e di un'epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi.

Il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e all'apprendimento dall'arte, nelle loro opere originali sono state idee che portarono nel '700 alla nascita dei primi Musei che erano concepiti come il luogo in cui l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private gelosamente custodite.

Pure per la musica, per quanto sia un'arte non "tangibile", alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo: il fatto che la musica è cultura e i cittadini hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiedono spese notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore apartitico.

Durata ed ereditarietà del diritto d'autore

La normativa sul diritto d'autore prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile significativamente a seconda della categoria merceologica tutelata (medicinali, brani musicali, software, ecc.).

Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata, in linea di principio, è proporzionale ai costi da remunerare. Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Per esempio un brano musicale ha una durata di copyright di 70 anni, mentre per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, il periodo di copertura è di 30 anni.

Storicamente, la morte dell'autore causava l'estinzione del copyright. In seguito, il diritto d'autore è passato agli eredi del soggetto e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). È stata modificata anche la distribuzione dei margini: all'editore tocca talvolta più dell'autore, talora più del 50% (a fronte di un equo margine che per un intermediario è generalmente intorno al 20%).

Dibattito sulle pene per la violazione del diritto d'autore

Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del diritto d'autore e il reato di furto.

Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una simile equiparazione comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare le due tipologie di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene.

Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti, prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e, cambiando il titolo, si appropria di una qualche paternità sull'opera.

Bibliografia

Su Wikipedia

Voci correlate

Note

  1. ^ a b c d Karl Foegel, "Breve storia sul copyright", Red Bean, 2004
  2. ^ a b Lyman Ray Patterson, "Copyright And `The Exclusive Right' Of Authors", Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1, 1993
  3. ^ a b Benjamin Kaplan, "An Unhurried View of Copyright", Columbia University Press, 1967, pp. 4-5.
  4. ^ S. H. Steinberg, "Five Hundred Years of Printing" pp. 218-230, Penguin Books, 1955
  5. ^ Musica & Memoria, "Il mercato della musica nel 2006", 2006
  6. ^ Ipred 2

Altri progetti

Collegamenti esterni


Io tendo a vedere le cose positive. Non mi sembra un limite, ma una forma di tutela.
Dopotutto se uno crea qualcosa è giusto che sia tutelato il suo lavoro.
Io in linea di principio sono contro le contraffazioni e le copie. Posso capire che a volte sono necessaie per una questione di costi.
E' anche vero però che le nostre biblioteche sono molto fornite.
Mia madre ha sempre studiato in biblioteca, dato che all'espoca le fotocopie non erano così in uso.
Però se posso evito.
Penso anche che il docente dovrebbe adoperarsi per poter consegnare allo studente il materiale necessario per sostenere il proprio esame.
Penso anche che in quanto università, lostudente dovrebbe essere in grado di "arrangiarsi" invece che pretendere sempre tutto pronto.
Ripeto, mia madre quando faceva l'università aveva solo i suoi appunti, poi se voleva approfondire andava in biblioteca e faceva le ricerche.
Adesso invece si vuole tutto il materiale gratis, reperibile on line, i libri scannerizzati, imagini dispense, magari anche che il professore prendesse appunti per noi così a lezione si potrebbe dormire meglio.


lunedì 27 aprile 2009

Formulario di statistica (TEST DIAGNOSTICI)

Sensibilità= a/(a+c)
Specificità= d/(b+d)

Falso positivo= b/(b+d) oppure 1-specificità
Falso Negativo= c/(a+c) oppure 1-sensibilità

Prevalenza= (a+c)/N

(Valore predittivo positivo)PPV= a/(a+b)
oppure
PPV = sensibilità * P(caso) / {[sensibilità * P(caso)] + [ (1- specificità) *( 1-P(caso)]}

{P(caso)= probabilità a priori}

(Valore Predittivo Negativo) NPV = d/(c+d)
oppure
NPV = specificità * [1-P(caso)] /{[specificità * [1-P(caso)]] + [(1-sensibilità) * P(caso)]}

{P(caso)= probabilità a priori}

Frequenza di malattia nella popolazione = casi favorevoli/ casi possibili= totale casi/totale dei totali = (a+c)/N

Raporto di verosmiglialnza(LR)= verosimiglianza di malattia/ verosimiglianza di non malattia
  • LR(+)= sensibilità/(1-specificità) oppure LR(+)= P(+|caso)/P(+|non caso)
  • LR(-) = (1-sensibilità)/specificità oppure LR(-) = P(-|caso)/P(-|non caso)

ODDS(a priori)= probabilità/(1-probablità)
oppure
= P /Q
oppure
= P(caso)/P(non caso)
oppure
= [numero malati/N] /[ numero sani/N] = numero malati/numero sani


ODDS a posteriori = ODDS a priori * rapporto di verosimiglianza
oppure
= P(caso|+)/ P (non caso|+)

PROBABILITA' di TEST POSITIVO= (a+b)/N
oppure
= [P(+|caso) * P(caso)] + [ P(+|non caso) * P(non caso)]

qui di solito si hanno:
prevalenza= P(caso)
sensibilità= (+|caso)
specificità = (-|non caso)



lunedì 20 aprile 2009

Notizie dalla CRI: per aiutare l'abruzzo

PER CONTRIBUIRE CON AIUTI MATERIALI

Per i privati cittadini
Ringraziamo moltissimo COLORO che hanno donato e che doneranno. Per la RACCOLTA di MATERIALE, rigorosamente NUOVO e CONFEZIONATO, preghiamo rivolgersi NOSTRO COMITATO LOCALE CRI:

Lungarno Soderini 11, Firenze - MAPPA
Centralino: 055 27 441
Sala Operativa Locale: 055 27 44 234

Suggeriamo a coloro che avessero difficoltà a donare i materiali in base alle modalità specificate, di effettuare una donazione economica anche minima, secondo le modalità di seguito indicate.

Per le aziende
Ringraziamo moltissimo COLORO che hanno donato e che doneranno. Ricordiamo che sarà accettato solo materiale NUOVO e CONFEZIONATO, secondo gli standard internazionali per il trasporto merce/Europallets.

Seguire le disposizioni del comitato centrale: www.cri.it

Suggeriamo a coloro che avessero difficoltà a donare i materiali in base alle modalità specificate, di effettuare una donazione economica anche minima, secondo le modalità di seguito indicate.

Per industrie, grossisti e produttori
La raccolta farmaci è indirizzata a industrie, grossisti e produttori.
Il materiale dovrà essere confezionato secondo gli standard internazionali per il trasporto merce/Europallets.

Per la disponibilità contattare:
Servizio Sociosanitario: dott.ssa Alessandra Diodati alessandra.diodati@cri.it
Farmacia Centrale: Dott.ssa Luisa Palermiti farmacia.centrale@cri.it
tel. 06 65794249 - 65795398


Check list
COSA SERVE?

Stiamo predisponendo un elenco completo di materiali necessari alle popolazioni colpite dal sisma e le modalità di raccolta. Al momento informiamo tutti coloro che stanno offrendo il loro aiuto che c’è bisogno di:

  • pasta, riso
  • tonno in scatola, carne in scatola, legumi in scatola, pelati
  • latte UHT a lunga conservazione
  • crackers, biscotti, fette biscottate
  • zucchero, confetture, frutta sciroppata, succhi di frutta
  • alimenti per celiaci
  • acqua minerale, olio
  • omogeneizzati e prodotti alimentari prima infanzia
  • pannoloni per incontinenti
  • pannolini per bambini
  • assorbenti igienici
  • saponette, salviette umidificate, pasta fissan
  • giocattoli
Tutto il materiale deve essere nuovo e confezionato.

URP - Coordinamento Nazionale Donazioni Materiali

Responsabile dell'URP:
D.ssa Lucia Allegra
Telefono URP: 800-166-666

Dal lunedì al sabato ore 8:00 - 17:00


Per effettuare donazioni alla CRI si possono utilizzare i seguenti sistemi:

  • Conto Corrente Bancario
    C/C BANCARIO n° 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro-Filiale di Roma Bissolati
    Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 – Roma
    intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 - 00187 Roma.
    Coordinate bancarie (codice IBAN) relative sono:
    IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020
    Swift Code - BNLIITRR
    Causale: PRO TERREMOTO ABRUZZO

  • Conto Corrente Postale
    CCP n. 300004 intestato a: "Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma
    c/c postale n° 300004
    Codice IBAN: IT24 - X076 0103 2000 0000 0300 004
    Causale: PRO TERREMOTO ABRUZZO

per ulteriori informazioni: www.cri.it


da: http://www.crifirenze.it/news.php

mercoledì 15 aprile 2009

Assignment 5: Risorse bibliografiche (ricerca su PubMed)

Finalmente mi appresto a esplorare questo tanto citato motore di ricerca.
Ne avevo già sentito parlare.... ma alla fine mi ero sempre scordata di passarci....
Non mi lamento del fatto che è in inglese.... anche se non lo so... a parte qualche parola abbastanza elementare..... è un mio limite.... spero di porre rimedio presto.... (anche se preferirei di gran lunga studiare il tedesco..... ma per comunicare con il mondo serve l'inglese.... e mi devo adeguare....).
Non ho gran che in mente da cercare.... magari qualche batterio fatto da poco a microbiologia....
Tipo il clostridium tetani, in particolare: clostridium tetani toxin.


Eccolo qua..... (eccoli qua....)...
Mi piacciono un sacco i batteri sono molto interessanti...(ovviamente a averli in corpo mi piacerebbero sicuramente meno....).
Ma PubMed si apre una paginata di link.... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&term=clostridium%20tetani%20toxin&log$=related_query
parto da primo.... di solito il pimo link è il più interessante...o il più attinente all'argomento.... o quello più importante ( così ho sempre pensato...).
mi si apre un' articolo... (..mi prendo un traduttore.... che se no... ci faccio notte per leggere la prima riga.... l'ho fatto il fioretto di studiare l'inglese.... ma ancora devo iniziare... per ora dovrò accontentarmi dei mezzi del mio eMac e della rete....)

Chaïb-Oukadour I, Gil C, Rodríguez-Alvarez J, Ortega A, Aguilera J.

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, Institut de Neurociències, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès 08193, Spain.

The non-toxic carboxi-terminal domain of the heavy chain of tetanus toxin (H(C)) elicits neuroprotection of cerebellar granule neurons against apoptotic death induced by potassium deprivation. In this study we sought to determine whether H(C) also prevents the apoptosis induced by the mitochondrial poison 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP(+)), which induces a form of Parkinsonism. Pre-treatment of cultures with H(C) prevented MPP(+)-induced cell death, as well as impaired the MPP(+)-triggered apoptotic cascade. Cytochrome c release from the mitochondria, procaspase-3 activation and chromatin condensation, were significantly reduced in H(C)-pre-treated neurons. Moreover, H(C) induced Ser(112) and Ser(136) BAD phosphorylation, which correlated with the detachment of BAD from Bcl-X(L) and its association to 14-3-3. In turn, Bcl-X(L) remained bound to Bax, impairing its translocation to mitochondria of stressed neurons. The use of Wortmannin or PD98059 demonstrated the involvement of the PI3K/Akt as well as the ERK1/2 transduction pathways in the H(C) fragment effect. Interestingly, the H(C) fragment also induces an increase in the DNA binding activity of NF-kappaB, a well-established transcription factor involved in the prevention of neuronal death. Taken together, our results strongly suggest that the recombinant H(C) fragment of tetanus toxin can act as a neuroprotector in a model of MPP(+)-triggered apoptosis.

da: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed...



Leggendo l'articolo.... (tra le righe della fantasiosa traduzione del mio povero mac...) ho scoperto che effettivamente PubMed è davvero interessante. Ho trovato un buon motivo per studiare l'inglese. Questo sito mette in comunicazione studiosi del campo di varie nazioni. Per esempio l'articolo in cui sono inciampata è del " Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, Institut de Neurociències, Universitat Autònoma de Barcelona " .
Effettivamente PubMed mette a disposizioni una quantità immane di informazioni....